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D.P.R. 21/12/1999 n. 5544. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. Art. 138 - Sinistri alle persone e danni alle proprietà 1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. Art. 139 - Danni 1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro 3 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all’accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato preceden te; b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del di rettore dei lavori; e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Art. 140 - Appalto integrato 1. Nell’ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a norma dell’art. 109, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l’appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara. 2. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. 3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. 4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’art. 136. La stazione appaltante procede all’accerta mento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo. 5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’art. 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell’appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto. 6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall’impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appalta tore. 7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’art. 122, all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori. Sezione IV Subappalto Art. 141 - Subappalto 1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30% dell’importo della categoria. 2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, lettere c), d) ed l). 3. L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art. 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dall’art. 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. 4. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55. 5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell’art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990 n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto. CAPO III Lavori in economia Art. 142 - Modo di esecuzione dei lavori 1. I lavori in economia si possono eseguire: a) in amministrazione diretta; b) per cottimi. 2. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile dei procedimento. Art. 143 - Lavori in amministrazione diretta 1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all’art. 88. 2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera. 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 EURO. Art. 144 - Cottimo 1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l’affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88 e di importo non superiore a 200.000 EURO. 2. Nel cottimo l’affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell’art. 78; per i lavori di importo inferiore a 20.000 EURO si può procedere ad affidamento diretto. 3. L’atto di cottimo deve indicare: a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalità di pagamento; f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risol vere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 120. 4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all’Osservatorio e pubblicazione nell’albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. Art. 145 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia 1. Nel caso di lavori di cui all’art. 88, comma 1, nell’ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l’autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento. 2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell’ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del proce- dimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d’asta. Art. 146 - Lavori d’urgenza 1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. 2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all’uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori. Art. 147 - Provvedimenti in casi di somma urgenza 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 EURO o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato. 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all’art. 136, comma 5. 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. 5. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati. Art. 148 - Perizia suppletiva per maggiori spese 1. Ove durante l’esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa. 2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 EURO. TITOLO X Accordo bonario e definizione delle controversie Art. 149 -Accordo bonario 1. Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall’art. 31 bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito. 2. Il responsabile del procedimento, valutata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, sente l’appaltatore sulle condizioni ed i termini di un’eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria. 3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all’appaltatore. Nello stesso termine la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari. 4. Qualora l’appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta. 5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo. 6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo. 7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall’appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l’importo fissato dalla Legge.
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